Giudice Sportivo 1^ giornata di ritorno, ammenda per ben 13 club

29.12.2024 17:20 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo 1^ giornata di ritorno, ammenda per ben 13 club

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20,21,22 e 23 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TEAM ALTAMURA, TRENTO e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. tra l’11° e il 13° minuto del primo tempo, quattro petardi, di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; 2. al 16°, 22°, 32°, 37°, 42° e al 43° minuto del primo tempo, al 20° e al 40° minuto del secondo tempo, nove petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00 TORRES A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 24° minuto del secondo tempo, due bicchieri pieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per assenza del medico sociale durante la gara. Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 1000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e dell’art 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, 94/315 r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo e al 39° minuto del secondo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

CAVESE A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 45° minuto del secondo tempo, per circa tre minuti, tre striscioni di circa 10 metri ciascuno, che componevano una frase oltraggiosa nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ALBINOLEFFE per avere i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato: 1. fra il 21° ed il 23° minuto del secondo tempo, dopo un calcio di rigore assegnato a favore della squadra avversaria e non realizzato, un coro oltraggioso e offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa un minuto; 2. al 23° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

UNION CLODIENSE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica piena di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CATANIA per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Centrale Curva Nord, intonato: 1. al 20° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un’altra squadra avversaria, ripetuto per circa novanta secondi; 2. al 69° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un’altra squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

PINETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

VIRTUS ENTELLA per avere uno dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 23° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).