Novara, irregolarità amministrative: inibizione Boveri e multa per il club

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio BOVERI, Fabio Aldo BOVERI e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
Ferruccio BOVERI, in qualità di socio della BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità; nonché, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della società BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie della società BF s.r.l. rilasciata in data 2 maggio 2024;
Fabio Aldo BOVERI, in qualità di Legale rappresentante della BF S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;
NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Ferruccio BOVERI,
⋅ Sig. Fabio Aldo BOVERI,
⋅ Società NOVARA F.C. S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo ALAGONA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio BOVERI,
⋅ 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Aldo BOVERI,
⋅ € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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