Giudice Sportivo: multate nove società. Squalificato Garofalo del Giugliano

17.12.2024 17:40 di  Matteo Ferri   vedi letture
Giudice Sportivo: multate nove società. Squalificato Garofalo del Giugliano
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PESCARA, PIANESE, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

GARA AUDACE CERIGNOLA – TEAM ALTAMURA DEL 6.12.2024
Il Giudice Sportivo, rilevato che il rapporto del Commissario di Campo- Delegato di Lega con la relativa documentazione fotografica era stato trasmesso a questo Giudice e che per un malfunzionamento informatico i file non erano stati scaricati;
- preso atto che nella documentazione tramessa sono emersi profili di rilevanza disciplinare a carico della Società Team Altamura;
Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di adottare il seguente provvedimento

AMMENDA € 200,00
TEAM ALTAMURA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato i battitacchi in alluminio posti nel Settore Ospiti loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1200,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, un fumogeno sul terreno di gioco, tre petardi sul terreno di gioco e un petardo nel recinto di gioco, così provocando sei buche con relative bruciature di cui due dentro il terreno di gioco e quattro nel recinto di gioco, nonché tre bruciature al telo
copri LED sito nel recinto di gioco;
2. al 13° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e dei copri LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).

AMMENDA € 1000,00
SESTRI LEVANTE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del primo tempo, del liquido (birra) in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 2 colpendolo
sulla schiena. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).

TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 1°, all’8°, al 18° e al 37° minuto del primo tempo e al 5° e all’11° minuto del secondo
tempo, sette petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Scoperta Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di
elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CATANIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo in occasione della segnatura di una rete da parte della società avversaria, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO
per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sette volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PERGOLETTESE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 150,00
ACR MESSINA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di
carta nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)
BUSCE’ ANTONIO (RIMINI)

AMMONIZIONE (I INFR)
ABATE IGNAZIO (TERNANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

GAROFALO LUIGI (GIUGLIANO)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).