Giudice Sportivo: multate cinque società e Antonini (Trapani)

Giudice Sportivo: multate cinque società e Antonini (Trapani)TMW/TuttoC.com
Oggi alle 17:00Primo piano
di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 28 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CAVESE, LUCCHESE, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SPAL e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

GARA PERUGIA – PONTEDERA DEL 27 APRILE 2025
Il Giudice Sportivo Sostituto, in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori della società PERUGIA richiamati dai propri tifosi si sono recati sotto il Settore Curva Nord occupato dai loro stessi tifosi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

AMMENDA € 1.200,00
CAVESE
A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%) presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per nove volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 34° minuto del secondo tempo, per due minuti, uno striscione di circa 10 metri per 2 metri, non autorizzato;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 79° e al 91° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00
ASCOLI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° e al 15° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi

AMMENDA € 300,00
ACR MESSINA
per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CARPI
per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, esposto, dall’inizio della gara fino al 3° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 10 metri per lunghezza e 2,50 metri di larghezza non autorizzato, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Istituzione Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL
per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00

ANTONINI VALERIO (TRAPANI) in quanto, al 75° minuto della gara, si introduceva all'interno del recinto di gioco tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro e provocatorio nei confronti dei componenti della propria squadra; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPATARO MIRKO (TRAPANI) in quanto, al termine del primo tempo, teneva un comportamento aggressivo e provocatorio nei confronti di un tesserato avversario.

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

OLIVA FRANCESCO (CASERTANA)
in quanto, lanciava un secondo pallone in campo ritardando la ripresa del gioco (panchina aggiuntiva).