Giudice Sportivo Girone A: multati 7 club. A Lecco frase blasfema nel minuto di silenzio

Giudice Sportivo Girone A: multati 7 club. A Lecco frase blasfema nel minuto di silenzioTMW/TuttoC.com
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Ieri alle 20:20Girone A
di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI e VIRTUS VERONA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
LECCO
per avere, un proprio sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord, proferito una frase blasfema durante il minuto di raccoglimento in memoria del Santo Padre.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive (ivi compresa l’occasione nella quale è stata proferita la frase blasfema) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
A) nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 32° minuto del secondo tempo e al termine della gara, tre bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) nell’essere, circa mille dei suoi sostenitori, al termine della gara, entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, forzando il
cancello della Tribunale Laterale Ovest e il cancello della Gradinata Ospite così causando i seguenti danni:
1. rottura delle reti della porta;
2. rottura della serratura del cancello Gradinata Ospite;
3. estirpazione di alcune zolle del manto erboso;
4. sottrazione di quattro bandierine del calcio d’angolo;
5. rottura del cordolo ferro/alluminio di lunghezza di circa 5 metri della pista di atletica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00
CALDIERO TERME
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 13° minuto del secondo tempo, una bottiglietta e un bicchiere vuoti nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato, al termine della gara, mentre esultavano per la vittoria della propria squadra, la rete di recinzione e un cartello segnaposti posizionato sui gradini della Tribuna.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
NOVARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di forte entità nel proprio Settore così causando rottura di un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del seggiolino, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
PRO PATRIA
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per tre volte;
2. negli ultimi istanti del minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 9° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 23° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
PERGOLETTESE

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato:
1. durante il minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per due volte;
2. negli ultimi istanti del minuto di raccoglimento per il Santo Padre, un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA
per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 65%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 15° minuto del primo tempo e al 9° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MIRAGLIA DANIELE (RENATE)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. 
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).