Giudice Sportivo, stangata per Leonetti: tre giornate di squalifica

05.09.2023 19:45 di  Antonino Sergi   vedi letture
Giudice Sportivo, stangata per Leonetti: tre giornate di squalifica
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LEONETTI VITO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno allo stomaco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e, dall'altra, la perpetrazione della condotta con il pallone in gioco e la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AUCELLI CHRISTIAN (PERGOLETTESE) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone tra i piedi si girava sbracciando violentemente e lo colpiva a mano aperta sul volto provocandogli un dolore momentaneo all’occhio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo rincorreva per 20 metri agitando le braccia e, invitato dall’Arbitro a fermarsi proseguiva la corsa fino ad avvicinarsi alla distanza di un metro dallo stesso pronunciando parole irriguardose nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PALESTRA MARCO (ATALANTA U23)
COPPOLARO MAURO (CARRARESE)
DI COSMO LEONARDO (TRENTO)
PIEROBON CHRISTIAN (TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANE PASQUALE (AVELLINO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto dopo aver proferito nei suoi confronti parole ingiuriose cercava il contatto fisico senza riuscirci solo grazie all’intervento di altri tesserati. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori avversari, rivolgendo al loro indirizzo un gesto offensivo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed.).