Giudice Sportivo, le decisioni per il Girone C: tre turni a Caldore

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 13 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CAVESE, MONOPOLI e TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della 130/487 normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA € 700,00
AVELLINO A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre sul terreno di gioco, un petardo di media entità e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 500,00 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MARZO 2025
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA) in quanto, a seguito di un richiamo da parte del IV Ufficiale, si alzava dalla panchina avvicinandosi allo stesso con fare minaccioso protestando platealmente nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale; sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per aver proferito frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRARI GIACOMO (AUDACE CERIGNOLA) per aver protestato platealmente nei confronti dell'Arbitro.
ANACLERIO LUIGI (MONOPOLI) abbandonava l'area tecnica proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CALDORE MARCO (GIUGLIANO) per aver proferito nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 1 frasi offensive; dopo la notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro continuando nell'atteggiamento di protesta e ritardando l'uscita dal terreno di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI) per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SOLCIA DANIELE (GIUGLIANO)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
VOLPICELLI EMILIO (AZ PICERNO) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, mentre usciva dal terreno di gioco, a seguito della sua sostituzione, proferito una frase blasfema ripetuta tre volte. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CRIMI MARCO (ACR MESSINA)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
GALLO ANDREA (CROTONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
DUTU EDUARD (FOGGIA)
FATICANTI GIACOMO (JUVENTUS NEXT GEN)
PACE FEDERICO (MONOPOLI)
CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
SANNIPOLI DANIEL (CAVESE)
VIGLIOTTI GIANLUCA (CAVESE)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
STRONATI RICCARDO (CROTONE)
PARODI GIULIO (FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
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