Giudice Sportivo in vista recupero: 3 società multate e 3 squalificati

Giudice Sportivo in vista recupero: 3 società multate e 3 squalificatiTMW/TuttoC.com
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Ieri alle 19:15Girone B
di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4, 5 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00

PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 23° e al 79° minuto della gara, due petardi ad alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato, ventidue seggiolini posti nel Settore loro riservato. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
AREZZO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 300,00 per la condotta sub A), e € 200 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
PERUGIA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
BAGGI FEDERICO (PINETO)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GERMINARIO GIANLUCA (PINETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LETIZIA GAETANO (PESCARA)