Giudice Sportivo Coppa Italia: ammenda per il Rimini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 9 aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA DELL'8 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso della Finale di ritorno di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Società GIANA ERMINIO e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto
SOCIETA'
AMMENDA € 1000,00
RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tifosi Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 1° e al 2° minuto del primo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, esposto, al 25° minuto del secondo tempo, per circa quattro minuti, uno striscione non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica).
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