Triestina-Torres, amichevole non autorizzata: multati i club e i presidenti

Triestina-Torres, amichevole non autorizzata: multati i club e i presidentiTMW/TuttoC.com
lunedì 17 febbraio 2025, 17:30Altre news
di Matteo Ferri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG, Antonino MINUTOLI, Stefano UDASSI, Rita MARRAS e delle società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 e TORRES S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Benjamin Lee ROSENZWEIG, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Antonino MINUTOLI, all’epoca dei fatti segretario della società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Stefano UDASSI, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Torres Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Rita MARRAS, all’epoca dei fatti segretaria della società Torres Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretaria della società, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig e dal sig. Antonino Minutoli, così come riportati nei relativi capi di incolpazione; TORRES S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Stefano Udassi e dalla sig.ra Rita Marras, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
- Sig. Antonino MINUTOLI,
- Sig. Stefano UDASSI,
 -Sig. Rita MARRAS,
- Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sebastiano STELLA,
- Società TORRES S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano UDASSI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:  
- di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
- di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino MINUTOLI,
- di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano UDASSI,
- di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Rita MARRAS,
- di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918,
- di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società TORRES S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.