Giudice Sportivo: tre turni a Mastroianni, due a Iaccarino e Disanto
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23, 24 e 25 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al mento, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IACCARINO GENNARO (GUBBIO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo correndo e colpendolo con due mani al collo con media-alta intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.
DISANTO FRANCESCO (TRENTO)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, reagiva colpendo l’avversario con un calcio alla tibia sferrato senza particolare forza e senza conseguenze a carico di questi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall’altra, la perpetrazione della condotta a gioco fermo, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VITALE GAETANO (CAVESE)
CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)
ZAMPARO LUCA (L.R. VICENZA)
KRITTA MARWANE (LECCO)
RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COCCIA LORENZO (AREZZO)
EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO')
GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)
AMMENDA € 500,00
SOLCIA DANIELE (GIUGLIANO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la Tribuna Centrale, sferrava un calcio su un cartellone pubblicitario danneggiandolo e provocando la reazione dei tesserati avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).