Giudice Sportivo: Ternana, inibito Mammarella e squalificato Capuano

02.12.2024 19:20 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo: Ternana, inibito Mammarella e squalificato Capuano
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 dicembre 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della diciassettesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETÀ
AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 24° e 36° del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in ciascuna delle tre occasioni, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

MAMMARELLA CARLO (TERNANA)
per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)



CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPUANO MARCO (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FALBO LUCA (RIMINI)
PARIGI GIACOMO (RIMINI)
CORREIA OMAR (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
GARETTO MARCO (RIMINI)

AMMONIZIONE (III INFR)
SANDRI MATTIA (MILAN FUTURO)
LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)
ALOI SALVATORE (TERNANA)

AMMONIZIONE (II INFR)
CALABRESE BERNARDO (CAMPOBASSO)
FRARE DOMENICO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
STALMACH DARIUSZ PIOTR (MILAN FUTURO)
COLOMBI SIMONE (RIMINI)
LOMBARDI ALESSANDRO (RIMINI)
ROMEO FEDERICO (TERNANA