Giudice Sportivo, due giornate a mister Gallo. Inibito il DS Superbi

03.12.2024 17:10 di  Redazione TC  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, due giornate a mister Gallo. Inibito il DS Superbi
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 dicembre 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29 e 30 NOVEMBRE – 1° e 2 DICEMBRE 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare della diciassettesima giornata di andata del Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, AREZZO, CARPI, CATANIA, FOGGIA, LECCO, LEGNAGO SALUS, L.R. VICENZA, MONOPOLI, DELFINO PESCARA, SPAL, TORRES, TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.

SOCIETÀ

AMMENDA € 600,00

LECCO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Inferiore Nord Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, 2 bottigliette d’acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), presenti nel Settore Tribuna Inferiore Nord Settore Ospiti, intonato, al 15° e 16° minuto del primo tempo e al 39° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti rispettivamente per 3, 3 e 5 volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato 3 seggiolini situati nel settore dagli stessi 72/265 occupato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 200,00 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato n. 2 seggiolini del settore dagli stessi occupato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). L.R. VICENZA per avere alcuni dei suoi sostenitori (50%), presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 31° e 32° minuto del secondo tempo, dei cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti, in ciascuna delle due occasioni, per 2 volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato alcuni pannelli di plexiglass posti sulle ringhiere del settore dagli stessi occupato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA SUPERBI MATTEO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva ripetutamente nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). AMMONIZIONE (I INFR) SCOTTO ANDREA (SESTRI LEVANTE) GAGLIONE RICCARDO (TURRIS)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA) per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, in quanto entrava sul terreno di gioco e lo colpiva con una manata all’altezza dell’addome, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Uff.).