Giudice Sportivo: cinque diffidati. Nel Sorrento inibiti Cacace e Parmegiani
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 18 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società POTENZA e TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO)
A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e gesticolando pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per essersi, alla notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all’Arbitro con fare aggressivo e minaccioso (senza riuscire nel suo intento soltanto grazie all’intervento di un altro dirigente della sua società di appartenenza), proferendo nei suoi confronti frasi gravemente ingiuriose e blasfeme;
C) per essersi allontanato dal recinto di gioco solo grazie all’intervento di due dirigenti della società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
PARMEGIANI ROBERTO (SORRENTO)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, gesticolando, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (POTENZA)
CARILLO LUIGI (SORRENTO)
BUMBU JONATHAN (TEAM ALTAMURA)
ORTISI PASQUALINO (TEAM ALTAMURA)
RIZZO FRANCESCO (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ERRADI BILAL (POTENZA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MATERA ANTONIO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
VIOLA ANTONINO (TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BURGIO RICCARDO FRANCE (POTENZA)
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