Giudice Sportivo, ammenda per 10 club. Inibizioni per 5 dirigenti

Giudice Sportivo, ammenda per 10 club. Inibizioni per 5 dirigentiTMW/TuttoC.com
martedì 18 febbraio 2025, 18:00Altre news
di Dario Lo Cascio

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante 113/411 dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14, 15, 16, 17 FEBBRAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LECCO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, VIS PESARO e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

PERGOLETTESE A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo un singolo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti, proferito un epiteto razzista, nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica; B) per avere, al termine della gara, mentre entrambe le squadre sostavano sul terreno di gioco, alcuni suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, proferito nei confronti del medesimo giocatore avversario, un epiteto razzista, ripetuto per tre volte, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che le condotte di cui sopra sono connotate da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).

TRENTO A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, una decina dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, intonato un coro offensivo nei confronti di un 113/412 giocatore avversario, ripetuto per tre volte e un suo singolo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Nord, un coro offensivo nei confronti del medesimo giocatore avversario; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mair, al 25° minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione razziale, intonando i versi “buu” e “hu hu hu” verso un calciatore di colore della squadra avversaria, ripetuti per numerose volte, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed. e relativi allegati, r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

CAVESE A) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nel corso del secondo tempo, ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni creando così un clima di tensione; B) per avere, uno dei suoi tesserati, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto al termine della gara, mentre quest’ultimo faceva rientro negli spogliatoi, lo seguiva sino alla porta di accesso dello spogliatoio, proferendo frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, all’inizio della gara, al 27° e al 46° minuto del primo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, all’inizio della gara e al 27° minuto del primo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, all’inizio della gara, un petardo di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze; 4. lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di acqua semi vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. danneggiato nove seggiolini, posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze ed un altro sul terreno di gioco, causando un ritardo nella ripresa della gara, con conseguente prolungamento del recupero di circa un minuto da parte dell’Arbitro; 2. divelto tredici seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che dall’uso del materiale pirotecnico non sono derivate ulteriori conseguenze dannose (oltre il sopra indicato ritardo) e che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; 2. al 28° e al 35° minuto del primo tempo, due petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; 4. al 9° e al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 5. al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

SPAL A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Tribuna Ovest, intonato: 1. al 26° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per quattro volte; 2. al 36° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per quattro volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 17° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 27° minuto del secondo tempo, due accendini sul terreno di gioco, senza 113/414 conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’inizio della gara, al 3° e al 29° minuto del primo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco ed un altro sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (GUBBIO) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, 113/415 comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025 BISOGNO

LUCA (CAVESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2025

DE LIGUORI VINCENZO (CAVESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa, minatoria e ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, mentre quest’ultimo si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso e gli appoggiava la mano sul petto; si frapponeva davanti all’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi impedendogli l’ingresso; pronunciava frasi ingiuriose e gravemente minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato; venendo bloccato solo grazie all’intervento di altri tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare gravità (r. Assistente Arbitrale n. 2).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 MAGGIO 2025

VERDONE DOMENICO (ASCOLI) A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del designatore degli Arbitri in quanto, mentre quest’ultimo si trovava sulla porta d’ingresso in attesa di entrare negli spogliatoi, lo spintonava; B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale in quanto, mentre quest’ultimo si trovava nella stanza riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e colpiva la porta della stanza con un pugno. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025

LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE) 113/416 per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato, venendo bloccato grazie all’intervento di due persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).