Crotone, ricorso contro inibizione Vrenna: CSA richiede supplemento indagine

La Procura Federale dovrà svolgere un supplemento di indagine con particolare riferimento alla precisa individuazione dell’autore della condotta violenta verificatasi alla fine del primo tempo della gara Crotone-Juve Stabia del 9 dicembre scorso, nella zona antistante gli spogliatoi. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello a seguito del reclamo proposto da Raffaele Vrenna, che nell'occasione era stato inibito fino al 12 giugno 2024.
Questo il dispositivo: "LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Maurizio Borgo - Componente (relatore) Carlo Buonauro - Componente Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul reclamo, numero 0135/CSA/2023-2024, proposto dal sig. Vrenna Raffaele in data 19.12.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12/12/2023; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 3.01.2024, l’Avv. Maurizio Borgo e uditi l'Avv. Mattia Grassani nonché lo stesso reclamante. Ritenuto che il sig. Vrenna Raffaele ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Crotone/Juve Stabia del 9/12/2023, è stata inflitta al reclamante l’inibizione a tutto il 12 giugno 2024 “A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta; B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. VRENNA RAFFAELE (r. proc. fed., r. c.c.).”. Considerato che il reclamante afferma che sia i rappresentanti della Procura Federale sia il Delegato di Lega - sulla base dei cui rapporti, è stata adottata la decisione reclamata - sarebbero incorsi in un vero e proprio scambio di persona, avendo, erroneamente, individuato nel Vrenna l’autore della condotta violenta nei confronti del sig. Petrazzuolo, tesserato della Società Juve Stabia. In realtà, secondo l’assunto del reclamante, il pugno al volto, che ha attinto il Petrazzuolo, sarebbe stato inferto non dal Vrenna bensì da altro tesserato della Società Crotone, nella specie il sig. Antonio Zizza, che avrebbe, peraltro, reagito dopo essere stato colpito al volto dal Petrazzuolo. P.Q.M. Questa Corte ritiene di incaricare, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del C.G.S., la Procura Federale perché svolga un supplemento di indagine con particolare riferimento alla precisa individuazione dell’autore della condotta violenta verificatasi alla fine del primo tempo della gara Crotone/Juve Stabia del 9/12/2023, nella zona antistante gli spogliatoi. Fissa, per lo svolgimento dell’incombente istruttorio, il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria di questa Corte. Manda alla Segreteria di questa Corte di trasmettere alla Procura Federale tutti gli atti del presente procedimento. Dispone, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del C.G.S., la sospensione della sanzione impugnata nelle more dello svolgimento della disposta istruttoria. Dispone la comunicazione della presente ordinanza alla parte con PEC".
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