Novara, irregolarità amministrative: inibiti presidente e dg, multato il club

23.06.2024 23:15 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Novara, irregolarità amministrative: inibiti presidente e dg, multato il club
TMW/TuttoC.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inibizioni per il presidente Marco La Rosa e per il direttore generale Pietro Lo Monaco e ammenda per il Novara a seguito di alcune irregolarità amministrative. Questo il comunicato della FIGC che le ratifica:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 992 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco LA ROSA, Pietro LO MONACO, e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

> MARCO LA ROSA, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del NOVARA FOOTBALL CLUB S.p.a. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

> PIETRO LO MONACO, Consigliere di amministrazione e legale rappresentante pro tempore del NOVARA FOOTBALL CLUB S.p.a. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine alla Relazione semestrale al 31/12/2023;

> NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco LA ROSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA F.C. S.p.A., e Pietro LO MONACO;

> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.; 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".