Giudice Sportivo, squalificato Alessio Baresi. Ammenda per Emmausso

28.10.2024 19:30 di  Antonino Sergi   vedi letture
Giudice Sportivo, squalificato Alessio Baresi. Ammenda per Emmausso
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ASCOLI, AVELLINO, CATANIA, GIUGLIANO, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, SORRENTO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'
AMMENDA

€ 2.500,00 CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione; 2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1.200,00 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo con schizzi d’acqua, senza procurargli alcun danno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio effettuato verso l’Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. 49/173 (supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco e, a fine primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore Ospiti e parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). ì

€ 600,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 9° minuto del secondo tempo, un fumogeno e un petardo (di media intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra; 2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 200,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., 49/174 documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARESI ALESSIO (MILAN FUTURO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e gesticolando pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COLLABORATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BRANDI VALERIO (MILAN FUTURO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA

€ 500,00 EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto in occasione di un’azione di attacco della propria squadra, si spingeva oltre la linea di porta e calciava violentemente il tabellone LED posto dietro la porta causando la rottura di un pannello 49/175 LED. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).