Giudice Sportivo, inibiti Antonini e Faggiano. Una giornata a Contini

26.11.2024 18:00 di  Marco Pieracci   vedi letture
Giudice Sportivo, inibiti Antonini e Faggiano. Una giornata a Contini
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

RIMINI A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Curva Est Locale, intonato: 1. dal 19° al 22° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, e un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per dieci volte; 2. per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 12), posizionati nel Settore Curva Est Locale Distinti, intonato, dal 1° al 2° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un
comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 39° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel recinto di gioco, provocando il danneggiamento della pista di atletica; 2. al 40° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semi-vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. durante la gara, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.000,00

VIS PESARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato un cancello della recinzione di contenimento posto nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti; B) per avere i suoi sostenitori (circa 100) rimasti all’interno dello stadio, al termine della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, al 29° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di tifosi di altra società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, in particolare: 1. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Distinti lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco una bottiglietta piena d’acqua verso la parte superiore del corpo dell’Arbitro che riusciva a schivarla, venendo colpito sul polpaccio destro; 2. nell’aver indirizzato altri suoi sostenitori uno sputo verso i calciatori avversari mentre stavano raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi, senza attingerli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la pericolosità della condotta sub 1) e la particolare odiosità della condotta sub 2) posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

TRIESTINA A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 65%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della propria squadra si apprestava a battere un calcio d’angolo, due bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, nei pressi della porta, senza conseguenze; 2. nell’aver un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Furlan, al 39° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, scavalcato la recinzione e, dopo aver percorso circa dodici metri, arrivato nei pressi del dischetto di rigore, poneva in essere un gesto osceno nei confronti delle squadre che erano posizionate nell’altra metà del campo e verso i componenti delle panchine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

ACR MESSINA per avere tre dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, in corrispondenza del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, indirizzato tre sputi verso i calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la sospensione della gara (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 43° minuto del primo tempo, a gioco fermo, un accendino in direzione di un calciatore avversario mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo sfiorandolo; 2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Curva Ospiti Est. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la particolare pericolosità della condotta sub 1)], rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

AREZZO
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco e due bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub B), misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 300 per le condotte sub A), e di € 600 per le condotte sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 19° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29

C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, e al 10° minuto del secondo tempo, un petardo di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ALBINOLEFFE fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri e porte, alcune della quali configurano propaganda ideologica non consentita. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo e considerato il precedente specifico (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Ospiti Tribuna 3 e parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AUDACE CERIGNOLA per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 10° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 200,00

GIUGLIANO per avere, alcuni dei propri tesserati, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto laTribuna Centrale, danneggiavano due cartelloni pubblicitari (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

FAGGIANO DANIELE (CATANIA) A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG. MOSCARITOLO; B) per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG. MOSCARITOLO in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024

MOSCARITOLO ANTONIO (AVELLINO) A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più volte di raggiungere il SIG. FAGGIANO venendo prontamente fermato da un tesserato avversario; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA

ANTONINI VALERIO (TRAPANI) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 64/DIV del 19.11.2024), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CASARETTO GIAN MARCO (SESTRI LEVANTE) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ripetute per due volte per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONGIORNI MASSIMILIANO (LECCO) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione uscendo dall’area tecnica con il braccio proteso in avanti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CONTINI MATTEO (LEGNAGO SALUS) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto applaudiva in modo provocatorio e plateale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).