Giudice Sportivo, ammenda per dieci club

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 Marzo e del 1 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 28, 29, 30 E 31 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, LEGNAGO SALUS, LECCO, PERGOLETTESE, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.5000,00 LUCCHESE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al 30° e al 32° minuto del secondo tempo (per dieci volte), intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuti per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare riprovevolezza delle condotte tenute) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondo tempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ACR MESSINA per avere: 1. una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 2. una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 61° minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 4°, al 5° e al 6° minuto del secondo tempo, tre petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TRENTO A) per avere, la quasi totalità (circa l’80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, intonato: 1. al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa trenta secondi; 2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa trenta secondi; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, al 19° minuto del primo tempo, esposto, per circa due minuti, uno striscione della dimensione di circa 20 metri di lunghezza per 1 metro di altezza contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e per aver imbrattato i sanitari con scritte offensive nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato in due punti l’attacco inferiore della balaustra posta all’interno del settore Tribuna 3, causandone il distacco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in ciascuna delle predette circostanze, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario SIG. DE VITO VINCENZO in quanto, dopo aver raggiunto l’area spogliatoi, proferiva frasi minacciose ed ingiuriose nei suoi confronti e cercava il contatto fisico con quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre e degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).
AMMONIZIONE (I INFR)
DIBIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA)
ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI CARLO DOMENICO (ASCOLI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
COLOMBO ALBERTO (MONOPOLI)
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