Padova multato di 900 euro per lancio di oggetti tra cui un petardo e un fumogeno

19.12.2024 21:00 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Padova multato di 900 euro per lancio di oggetti tra cui un petardo e un fumogeno
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 18 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara di recupero della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società PADOVA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 900,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, un petardo di lieve entità e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 27° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. all’11° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate consegue dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUNARETTO ANDREA (UNION CLODIENSE)