Lecco, irregolarità amministrative: inibito Aliberti, multa per il club

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Aniello ALIBERTI, Laura FISCHETTI e della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
Aniello ALIBERTI, in qualità di Presidente del C.D.A., Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 S.r.l., dal 13/06/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Fischetti Laura in qualità di legale rappresentante della Alefra s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale del Calcio Lecco 1912 s.r.l., con atto del 13 giugno 2024, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria della società Alefra s.r.l. per aver depositato in data 07 agosto 2024, a seguito dell’incardinazione del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata in data 07 agosto 2024; b) Fischetti Laura in qualità di legale rappresentante della Alefra s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale del Calcio Lecco 1912 S.r.l., con atto del 13 giugno 2024, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato a seguito dell’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 07 agosto 2024, successivamente integrandoli il 30 settembre 2024 con le autocertificazioni previste all’art. 20-bis, comma 5, lett. B) e C) delle NOIF all’esito di un secondo sollecito ed entro l’ulteriore termine concessole; in qualità di socio e legale rappresentate della società Alefra Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, in data 01 luglio 2024 tardivamente ma senza la previa attivazione del soccorso istruttorio, il proprio certificato del casellario giudiziale ed il proprio certificato dei carichi pendenti, attestanti i requisiti di onorabilità; in qualità di legale rappresentante della società acquirente Alefra Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Alefra s.r.l. entro il termine del soccorso istruttorio in data 07 agosto 2024;
Laura FISCHETTI, in qualità di legale rappresentante della società acquirente Alefra Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Alefra s.r.l. entro il termine del soccorso istruttorio, in data 07 agosto 2024; nonché per aver depositato, in data 07 agosto 2024 a seguito dell’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, successivamente integrandoli il 30 settembre 2024 con le autocertificazioni previste all’art. 20-bis, comma 5, lett. B) e C) delle NOIF all’esito di un secondo sollecito ed entro l’ulteriore termine concessole;
CALCIO LECCO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché, per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32 comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva ;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Aniello ALIBERTI,
⋅ Sig.ra Laura FISCHETTI,
⋅ Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aniello ALIBERTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Aniello ALIBERTI,
⋅ 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Laura FISCHETTI,
⋅ € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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