Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di stop a mister Torrente
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Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di ritorno di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Società RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 400,00
GIANA ERMINIO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato un sedile della panchina ove erano seduti. Misura della sanzione [(in cumulo materiale € 200 per i fatti sub A) e € 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TORRENTE VINCENZO (TRAPANI) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
AGLIARDI FEDERICO (RIMINI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NESSI RICCARDO (CALDIERO TERME) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva al volto con le mani, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la 22/56 perpetrazione della condotta a gioco fermo.
MALOMO ALESSANDRO (TRAPANI) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FLORIO MATTIA (CALDIERO TERME)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II
CACCAVO LUIGI (CALDIERO TERME)
CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO)
TIRELLI MATTIA (GIANA ERMINIO)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO)
SABATINO SERGIO (TRAPANI)
STENSRUD ABEL WILLIAM (TRAPANI)
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