Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per mister Toscano

28.11.2023 18:00 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per mister Toscano
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24, 25 e 26 NOVEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, CARRARESE, CATANIA, FIORENZUOLA, FOGGIA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, RIMINI, PESCARA, CESENA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose (ad eccezione del petardo fatto esplodere dai sostenitori del CESENA per cui è stato chiesto un supplemento istruttorio); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA PESCARA – CESENA 25 NOVEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo, con riferimento alle risultanze della relazione redatta dei componenti della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, in particolare nella parte in cui segnala il lancio da parte dei sostenitori del Cesena di un petardo con conseguenze verificatesi in danno di due Steward, riservato ogni provvedimento in ordine a tale comportamento, ulteriore rispetto a quelli già oggetto di odierna valutazione, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Cesena presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore Ospiti.

GARA L.R. VICENZA – PRO SESTO 25 NOVEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo, letto il referto dell'Arbitro della gara L.R. Vicenza – Pro Sesto, invita la Procura Federale a riferire, puntualmente e nel più breve tempo possibile, in ordine alla identificazione della persona che ha proferito le frasi riportate nel referto in oggetto, in particolare a specificare sulla scorta di quali elementi i Componenti della Procura Federale presenti hanno indicato all'Arbitro le generalità dell'autore della condotta.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

CESENA A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti intonato a fine gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 92/264 B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, alcune bottigliette d’acqua verso il Settore occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. Misura della sanzione commisurata alla gravità ed alla odiosità dei cori sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

LUCCHESE per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Ovest, al 17° minuto della gara, per circa tre secondi, proferito ululati, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un Calciatore della Società avversaria che si accingeva a tirare un calcio di rigore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione necessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 9° e al 25° minuto del primo tempo, tre petardi (due nella prima occasione ed uno nella seconda) di elevata potenza, nel recinto di gioco e al 26° minuto del primo tempo un petardo di media intensità, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al termine della gara, mentre i giocatori del Cesena festeggiavano la vittoria sotto il Settore Ospiti, alcune bottigliette d’acqua verso il medesimo Settore occupato dai tifosi del Cesena, così provocando la reazione dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 31° minuto del primo tempo (dal Settore Curva Sud) una bottiglietta semipiena nel terreno di gioco; 2. al 65° minuto della gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco; 3. al 93° minuto della gara un accendino sul terreno di gioco; 4. a fine gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate 92/265 conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CROTONE A) per avere la quasi totalità (85%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco e due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

MANTOVA A) per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale, intonato, dal 35° al 38° minuto del primo tempo, ripetuto per più volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’82° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in ordine alla condotta sub B) e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.). TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto circa del secondo tempo, a gioco in svolgimento, all’interno del recinto di gioco, nell’area di rigore, in una zona dove non erano presenti calciatori nel momento del lancio, una bottiglietta d’acqua di plastica semivuota, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 92/266 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco in precedenza segnato dall’Arbitro ma non riparato dalla Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

GIANA ERMINIO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.). PICERNO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%) presenti nel Settore Distinti Locali, intonato, al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 DICEMBRE 2023 ZOCCHI MORENO GINO (PONTEDERA) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo, per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a),

C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. MORENO ZOCCHI. INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

 SERAFINI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CORDA NINNI (ALESSANDRIA) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per dissentire nei confronti di una loro decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR) TOSCANO DOMENICO (CESENA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto ritardava la ripresa del gioco, uscendo dalla sua area tecnica mentre la sua squadra stava effettuando tre sostituzioni e così interrompendo la procedura. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.