Giudice Sportivo, squalificati i tecnici Gorgone e Silvio Baldini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 15, 16 E 17 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, FOGGIA, PESCARA, PIANESE, RIMINI, SORRENTO, TRAPANI, TRIESTINA, UNION CLODIENSE, LECCO, L.R. VICENZA, TEAM ALTAMURA, POTENZA, SPAL e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.700,00
ACR MESSINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, numerosi oggetti (sei pezzi di intonaco, due accendini, un bicchiere di plastica semipieno, sei tubetti di fumogeni che erano stati precedentemente accesi e un succo di frutta Brick semipieno) sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori (circa il 75%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 30°, 31° e al 32° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni ripetuto in ciascuna delle circostanze per tre volte e per la durata di quindici secondi per ogni coro; 2. al 15° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per circa dieci secondi; C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo. 133/499 Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 1.200 per le condotte sub A) e B), ritenuta la continuazione fra le stesse, e € 500 per la condotta sub C)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna all’altezza della panchina avversaria, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, quattro bottigliette di plastica semipiene di cui due che cadevano sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza conseguenze e così provocando la reazione del Sig. Raffaele Addamo. 2. nell’aver lanciato numerosi sputi all’indirizzo di alcuni tesserati avversari, senza attingerli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare riprovevolezza della condotta sub 2., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, fischiato per l’intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte; B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra, che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, considerata la particolare odiosità della condotta sub B) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
SESTRI LEVANTE A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, dieci minuti prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, che causava una bruciatura di circa cm 20x10, senza arrecare altri danni; 2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel settore Distinti (utilizzato come zona cuscinetto) e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, dopo il termine della gara, n. 4 bicchieri di plastica parzialmente pieni di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. B) per avere i propri sostenitori provocato alcuni danni ai servizi igienici del settore 133/500 agli stessi riservato consistiti nell’aver rotto un copriwater e una cassetta, nonché aver divelto alcune canaline. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 9° minuto del secondo tempo e al termine della gara, n. 2 bottigliette d’acqua piene a metà sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la relativa pericolosità, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, n. 1 fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TEAM ALTAMURA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’85%) posizionati nel Settore Ospiti, prima dell’inizio della gara, fischiato per l’intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 53° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 22° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)
AMMENDA € 300,00
LECCO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto 6 volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 94° minuto della gara, una mela sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
PRO PATRIA per avere, la totalità dei suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, 133/502 consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo e al 53° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MAGGIO 2025
FERRARESE CLAUDIO (LUCCHESE) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva reiteratamente dall’area tecnica, protestava veementemente e ripetutamente e, uscendo dal campo, pronunciava una frase irrispettosa ed una offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del minimo edittale previsto dalla norma sopra citata (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente addetto All’arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1° APRILE 2025
PIETRANTONIO DAVIDE (LEGNAGO SALUS) per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava al IV Ufficiale e gli mostrava l’immagine di un episodio di gioco su un tablet, contestando il suo operato e proferendo nei confronti della quaterna arbitrale frasi offensive ed irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 MARZO 2025
MATARAZZO GIUSEPPE (CATANIA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quella avversaria per discutere con un tesserato avversario. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, 133/503 comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto proferiva ripetutamente una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MEZZANOTTI DAVIDE (ASCOLI) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della propria squadra veniva soccorso dai sanitari, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva ripetutamente dall’area tecnica e protestava nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BALDINI SILVIO (PESCARA)
AMMENDA € 500,00
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 64° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, dopo aver evitato di essere colpito dal lancio di bottiglie da parte dei tifosi avversari e dopo essere stato oggetto di insulti da parte di un tifoso, reagiva proferendo frasi minacciose nei suoi confronti. 133/504 Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (III INFR)
DI CARLO DOMENICO (ASCOLI)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ARALDI GRAZIANO (CARPI) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
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