Giudice Sportivo, 1500 euro di ammenda per Catania e Taranto

07.01.2025 21:40 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, 1500 euro di ammenda per Catania e Taranto
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per due minuti, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO A) per avere i suoi sostenitori (circa l’90%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 21° minuto e al 40° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, dal 43° minuto al 45° minuto del primo tempo, diciannove petardi di elevata intensità e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’aver lanciato, al termine del primo del primo tempo con le squadre negli spogliatoi, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 5. nell’aver lanciato, al 9° minuto e al 10° minuto del secondo tempo, tre petardi
di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 6. nell’aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di
 gioco, senza conseguenze; 7. nell’aver danneggiato le porte dei bagni dei tifosi ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli [ulteriori rispetto ai danneggiamenti sub 7)] e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere, durante tutto il minuto di raccoglimento, la totalità dei suoi sostenitori presenti nella Curva Nord e nella Curva Sud, intonato cori oltraggiosi nei confronti di istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

TRIESTINA A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° e al 77° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte nella prima circostanza e per una volta nella seconda; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 68° minuto della gara, un petardo nel proprio Settore vicino ad un giovane tifoso così
provocando a carico dello stesso una sensazione di stordimento e rendendo necessario l’intervento dei sanitari accorsi in loco e il trasferimento presso il presidio infermieristico della Curva Furlan per i successivi controlli. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dello scoppio del petardo operato nei pressi del tifoso) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica con tappo e piena d’acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CAVESE per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro minaccioso e oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto sette seggiolini, posti all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). FERALPISALO' per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

PRO PATRIA per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Scoperti Locali, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MENGA MICHELE (VIS PESARO) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PALMI GIACOMO (PIANESE) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, gesticolando, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.


COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PESCE SIMONE (LUMEZZANE) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).