Giudice Sportivo, stangato Molina della SPAL: salta le prossime tre gare
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MOLINA JUAN IGNACIO (SPAL) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, a seguito di un contrasto aereo e mentre entrambi i giocatori si trovavano a terra, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARSURA DAVIDE (ASCOLI) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1).
TASCONE SIMONE (FOGGIA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un provvedimento da parte dell’Arbitro, colpiva il calciatore avversario TRIBUZZI ALESSIO con la mano aperta sul braccio, provocando la reazione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
AMORAN TOLUWANIMI PETE (PERUGIA) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, facendolo cadere a terra e procurandogli un forte dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DE RISIO CARLO (MONOPOLI) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA) per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CASTELLANO FABIO (TURRIS) per avere, al 32° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente e pronunciava al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
SCARINGI MATTIA (GIANA ERMINIO)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
PEREZ GANFORNINA FRANCISCO (TEAM ALTAMURA)
NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)
KARIC NERMIN (VIRTUS ENTELLA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE) per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco ed erano dirette verso gli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva alle spalle con la mano aperta e con notevole forza all’altezza della nuca, procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta dopo il termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)
MUNARETTO ANDREA (UNION CLODIENSE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PEDICILLO LEONARDO (ACR MESSINA)
FOSSATI MARCO EZIO (ALBINOLEFFE)
CIAPPELLANO DANIELE (ALCIONE MILANO)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (FERALPISALO')
TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)
DORE SALVATORE (LEGNAGO SALUS)
CANNAVARO ADRIAN (NOVARA)
PARKER SEAN (PERGOLETTESE)
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
DE LEO LORENZO ANDREA (RENATE)
AWUA THEOPHILUS (SPAL)
D ORAZIO LUDOVICO (SPAL)
CORREIA OMAR (TRIESTINA)
BIONDI KEVIN (UNION CLODIENSE)
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