Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Biancolino, Toscano e Zauri
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA
AMMENDA € 3.000,00
FOGGIA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, al 31°, al 48° e al 52° minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata intensità, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 37° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. al 46° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. al 14° minuto del secondo tempo, due lattine vuote, un accendino e una bottiglietta d’acqua semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
6. al 64° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud: 1. al 6° e all’8° minuto del secondo tempo, puntato ripetutamente un raggio laser luminoso di colore verde in direzione dei giocatori avversari e in particolare del portiere e della Quaterna Arbitrale; 2. al 14° minuto del secondo tempo, puntato nuovamente e ripetutamente un
raggio laser luminoso in direzione dei giocatori avversari e della Quaterna Arbitrale, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti al fine di consentire allo speaker di poter effettuare l’annuncio rivolto ai tifosi di interrompere l’uso del predetto laser; annuncio effettuato precedentemente per altre tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r.
proc. fed., r. c.c.).
TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 9°, al 10°, al 14°, al 21° e al 42° minuto del primo tempo quindici petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 13° e al 14° minuto del primo tempo e durante l’intervallo, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, che danneggiavano quattro mattoncini di due pannelli LED; 3. lanciato, durante l’intervallo, quattro petardi di elevata intensità nei pressi della porta d’ingresso dello spogliatoio riservato alla squadra del Taranto, così determinando un ritardo di 17 minuti nella ripresa del secondo tempo in quanto i predetti lanci impedivano l’uscita dagli spogliatoi dei tesserati e della Quaterna Arbitrale; 4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; B) per avere, i suoi sostenitori (60%), posizionati nel Settore Curva, intonato: 1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze; 2. all’88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per avere, circa la metà dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari di altra squadra, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 58° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 28° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 30), posizionati nel Settore Tribuna Centrale, durante la gara e al termine della stessa, intonato cori offensivi nei confronti dei tesserati avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TRIESTINA A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 1° minuto del primo tempo, e al 46° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 2°, al 16° e al 18° minuto del primo tempo e al 47° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per una volta (al 2° minuto del primo tempo e al 47° minuto del secondo tempo) e per due volte (al 16° e al e 18° minuto del primo tempo). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
BENEVENTO per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
TALDO CARLO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 APRILE 2025
MAI NICOLO' (SESTRI LEVANTE) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta minatoria, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, mentre lasciava il recinto di gioco per recarsi negli spogliatoi, lo avvicinava pronunciando parole irriguardose e irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
AMMONIZIONE (I INFR)
BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)
LONGO DIEGO (SESTRI LEVANTE)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall’area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
TOSCANO DOMENICO (CATANIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ZAURI LUCIANO (FOGGIA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando nei suoi confronti e tirava un pugno contro la propria panchina, in segno di protesta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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