Giudice Sportivo sui posticipi: maxi-multa al Brindisi per lancio di bengala e oggetti in campo

28.11.2023 19:30 di  Sebastian Donzella  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo sui posticipi: maxi-multa al Brindisi per lancio di bengala e oggetti in campo
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Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 28 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni in merito a società, dirigenti e staff che di seguito integralmente si riportano:  

GARE DEL 27 NOVEMBRE 2023  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società TARANTO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:  - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.  

SOCIETA'

AMMENDA € 5.000,00  
BRINDISI

per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore denominato "Tribuna Ospiti", posto in essere i seguenti comportamenti:
1. prima dell'inizio della gara lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
2. al 2° minuto del primo tempo lancio di un bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico e operazioni di spegnimento del bengala che costringevano ad una breve interruzione (40 secondi circa) del giuoco;
3. al 39° minuto del secondo tempo lancio di un bengala sulla superficie di copertura in plexiglass della panchina del Brindisi a seguito della combustione del bengala, venivano arrecati danni alla copertura della panchina;
4. al 39° minuto del secondo tempo un bengala sul terreno di giuoco, il quale arrecava danni al manto erboso sintetico;
5.  al 42° minuto del secondo tempo lancio di due bengala sul terreno di giuoco, con danni al manto erboso sintetico;
6. al 43° minuto del secondo tempo e dopo il termine della gara lancio di due aste da bandiera in plastica e due bottigliette di acqua da 0,5 lt sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
7. dopo il termine della gara lancio di tre bengala sul terreno di giuoco, i quali arrecavano danni al manto erboso sintetico;
8. dopo il termine della gara lancio di un rotolo grande di nastro adesivo sul terreno di giuoco, senza arrecare danni a persone o cose;
9. danneggiamento di sei seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una breve sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato danni al terreno di giuoco e alla copertura di una panchina (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).  

AMMENDA € 200,00  
TARANTO

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti  commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta di caffè e una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).    

DIRIGENTI NON ESPULSI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 DICEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA  
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per aver provocato la rottura del pannello laterale della panchina con un pugno (panchina aggiuntiva, r. proc. fed. r. c.c.).  

OPERATORI SANITARI ESPULSI  SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA  
SURIANO GIUSEPPE (PADOVA)

perché al termine della gara proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
ALFIERI COSIMO (TARANTO)

per aver proferito una frase offensiva nei confronti dei componenti della panchina avversaria (r. IV Ufficiale).