Giudice Sportivo, squalificati per un turno i tecnici Maiuri, Oddo e Toscano

Giudice Sportivo, squalificati per un turno i tecnici Maiuri, Oddo e ToscanoTMW/TuttoC.com
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Ieri alle 18:30Primo piano
di Dario Lo Cascio

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22, 23, 24 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CAVESE, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, PADOVA, PERGOLETTESE, SESTRI LEVANTE e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

LECCO A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 4° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso; 2. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso; 3. nell’essersi arrampicati sulla recinzione metallica e nell’averla danneggiata creando buchi per attaccare bandiere e striscioni; 4. nell’aver spostato dalle loro sedi i cavi dell’energia elettrica. Ritenuta la continuazione fra i fatti sub B), misura della sanzione in cumulo materiale [euro 400 per la condotta sub A) e euro 800 per le condotte sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità 134/512 pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dal portiere avversario) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 22° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, (pista di atletica); 2. al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica); rendendo necessaria, in entrambe le circostanze, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco, per consentirne la relativa rimozione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 2° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

SORRENTO per l’indebita presenza, ad inizio della gara, di sette persone (anziché cinque) sulla panchina aggiuntiva; grazie all’intervento dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo due delle predette persone non autorizzate si allontanavano dalla panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.)

AMMENDA € 600,00

SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti Lato Est. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato, al 17° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.)

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2025

FINCATTI SERGIO (LEGNAGO SALUS) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. FINCATTI SERGIO (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 APRILE 2025

ALOISI TOMMASO (AVELLINO) per avere, tra il primo e secondo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto con fare aggressivo urlava nei suoi confronti creando così un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2025

LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE) per avere, al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, tenuto un 134/515 comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, a seguito di un alterco con quest’ultimo, gli si avvicinava tentando di colpirlo con un pugno senza riuscirvi e rendendo necessario l’intervento dei tesserati della propria squadra per allontanarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 APRILE 2025

FAGGIANO DANIELE (CATANIA) per avere, tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all’Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREOLETTI MATTEO (PADOVA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PINNA SALVATORE (TORRES) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, sbatteva con forza il pallone per terra e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MICALLO GIOVANNI (TRAPANI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto abbandonava l’area tecnica e, avvicinatosi ad un tesserato avversario, gli strappava il pallone dalle mani così determinando la reazione del pubblico. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAIURI VINCENZO (CAVESE) A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione; B) Euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FONTANA GAETANO (GUBBIO)
MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTO ANTONIO (ACR MESSINA)
TEDINO BRUNO (UNION CLODIENSE)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

OLIVA FRANCESCO (CASERTANA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto usciva dall’area tecnica fino ad arrivare dietro l’Assistente Arbitrale n. 2 e provocava gli stessi con parole e gesti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

BRACCIALE GIOVANNI (LATINA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di alcuni tesserati avversari, in quanto usciva dall’area tecnica tentando di venire a contatto con quest’ultimi, sbracciando e urlando. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE GENNARO AQUINO GUGLIELMO (SORRENTO) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto: 1. all’inizio della gara, nonostante non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva; 2. invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo, anziché abbandonare il terreno di gioco, sostava, per tutta la durata della gara, vicino alla recinzione metallica all’altezza della bandierina del calcio d’angolo a circa quindici metri dal terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).