Giudice Sportivo, sei calciatori squalificati per due turni

03.09.2024 17:50 di  Redazione TC  Twitter:    vedi letture
Tumminello
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 e 31 AGOSTO E DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

ZANANDREA GIANMARIA (LEGNAGO SALUS) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul collo, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TUMMINELLO MARCO (CROTONE) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.

TERRANOVA EMANUELE (LUMEZZANE) per avere, al 37° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n. 1).

MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva volontariamente con una manata sul viso, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

NELLI JACOPO (UNION CLODIENSE) per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

PAGLINO STEFANO (CASERTANA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)