Giudice Sportivo, ammenda per 12 club. Due turni a Franzini

03.09.2024 17:40 di  Redazione TC  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, ammenda per 12 club. Due turni a Franzini
TMW/TuttoC.com
© foto di Uff. Stampa Lumezzane F.C.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 e 31 AGOSTO E DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CAVESE, GIUGLIANO, LUCCHESE, MONOPOLI, PADOVA, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, TERNANA, TRAPANI, TURRIS e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00 SESTRI LEVANTE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (nella misura del 10% circa di quelli ivi presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, dal 10° al 12° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00 CASERTANA per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i giocatori stavano scendendo le scale di accesso agi spogliatoi, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00 PADOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 1. nell’avere quattro suoi sostenitori assistito alla gara sostando in piedi sulla balaustra di recinzione, provocando il parziale distacco della rete; 2. nell’avere i predetti sostenitori, con la condotta di cui sopra, danneggiato la rete di recinzione posta nel Settore Curva Ospiti; 3. nell’avere i suoi sostenitori danneggiato la porta di ingresso dei servizi loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

CATANIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pregara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, all’80° minuto della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TURRIS per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 92° minuto della gara, due cori offensivi e insultanti, ripetuti ciascuno per cinque volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 11/24 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

TRAPANI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00 CAVESE per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando ritardi nella ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).

AMMENDA € 400,00 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, intonato: 1. cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, per due volte in ciascuna delle circostanze sopra indicate; 2. cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 41° minuto del secondo tempo, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 NOVEMBRE 2024 ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

ZOCCHI MORENO GINO (PONTEDERA) A) per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava con fare aggressivo, proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose, e alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di avvicinarsi in modo minaccioso verso l’Arbitro, venendo prontamente fermato dai tesserati della propria squadra; B) per avere, al momento in cui l’Arbitro faceva ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024

CONDO' LUIGI (AVELLINO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 SETTEMBRE 2024

SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto provocava gli stessi con parole e gesti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE) per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e pronunciava frasi ingiuriose e 11/26 irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per dissentire nei confronti di una loro decisione; invitato a desistere da tale atteggiamento reiterava il proprio comportamento calciando una bottiglietta d’acqua verso la propria panchina in segno di protesta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

RIBECHINI MICHELE (PONTEDERA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto dopo essere già stato richiamato da quest’ultimo reiterava il proprio comportamento protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)

CUDINI MIRKO (PINETO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il proprio comportamento. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO) per avere, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, tenuto nella zona spogliatoi, un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso dello spogliatoio, danneggiandola. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un componente della Procura Federale, pronunciando nei suoi confronti parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, anche in suo favore, le scuse porte da un Dirigente della Società di appartenenza (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)
GASTALDELLO DANIELE (LEGNAGO SALUS)
FOSCHI LUCIANO (RENATE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBARELLA NICOLA (TEAM ALTAMURA) per avere, al termine del primo tempo, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei suoi confronti, in quanto lo seguiva fino al tunnel che conduce agli spogliatoi e pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIUNTI EZIO (PONTEDERA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto dopo essere già stato richiamato da quest’ultimo reiterava il proprio comportamento protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VANZETTO LEONARDO (CATANIA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato, gridando e sbracciando. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORDONE MARIO (PINETO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti del Sig. CUDINI MIRKO, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente e pronunciava una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.