Giudice Sportivo Coppa Italia Serie C: che stangata per Diakite della Torres

29.11.2024 11:00 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo Coppa Italia Serie C: che stangata per Diakite della Torres
TMW/TuttoC.com
© foto di Federico De Luca

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 e 27 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, CATANIA, PERUGIA e TORRES hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 400,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CATANIA per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. dal 26° al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte;
2. dal 27° al 28° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per sei volte;
3. dal 5° al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREOLETTI MATTEO (PADOVA)

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA)



PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PROIETTI GABRIELE (TORRES) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DIAKITE ADAMA (TORRES)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma senza contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata di alta intensità al volto, provocandogli la fuoriuscita di sangue dalle labbra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerate la natura del gesto, la sua pericolosità, le conseguenze provocate all’avversario e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLI CARRI FILIPPO (PADOVA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPELLI ALESSANDRO JULI (PADOVA)
GRANDE MICHELE (TEAM ALTAMURA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CHIOSA MARCO (AREZZO)
MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
FANTONI NICHOLAS (L.R. VICENZA)
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GIGLI NICOLO’ (AREZZO)
TAVERNELLI CAMILLO (AREZZO)
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)
VANO MICHELE (AVELLINO)
MOLNAR IVO (CALDIERO TERME)
QUAGGIO ALESSIO (CALDIERO TERME)
ALLEGRA OSCAR SANTO (CATANIA)
CARPANI GIANLUCA (CATANIA)
CINIERO ERMANNO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO)
PIAZZA ANDREA (GIANA ERMINIO)
DE PAOLI ANDREA (GIUGLIANO)
CESTER STEFANO (L.R. VICENZA)
LONGO SAMUELE (MILAN FUTURO)
MALASPINA MATTIA (MILAN FUTURO)
NAVA LAPO FRANCESCO (MILAN FUTURO)
STALMACH DARIUSZ PIOTR (MILAN FUTURO)
TURCO NICOLO (MILAN FUTURO)
DI MAGGIO LUCA (PERUGIA)
GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (PERUGIA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
FERRO LORENZO (POTENZA)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
CERNIGOI IACOPO (RIMINI)
FIORINI MATTIA (RIMINI)
NANNI NICOLA (TORRES)
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO
(TORRES)
CARRARO FEDERICO (TRAPANI)