Giudice Sportivo, squalificato per un turno Ryder Matos

27.09.2024 20:30 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, squalificato per un turno Ryder Matos
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società MONOPOLI, PERUGIA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° e 77° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 OTTOBRE 2024

BARCHIELLI TULLIO (UNION CLODIENSE) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)
FORMISANO ALESSANDRO (PERUGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BLANCO VITO (CAMPOBASSO) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI NON SANITARI ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LAZZARONI ACHILLE (LUMEZZANE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MATOS SANTOS PINTO RYDER (PERUGIA) per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, protestava pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)